Associazione Avvocati Amministrativisti Veneto Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti
Cerca >> 
 Ultimo aggiornamento del sito: mercoledì 17 maggio 2017
Home arrow Varie arrow Contributi arrow Giustizia Amministrativa e risparmio energetico
Home
Associazione
Elenco associati
Seminari
Contattaci
Documenti
Links
Conferenze ed eventi
modulo iscrizione
Amministratore
Giustizia Amministrativa e risparmio energetico PDF Stampa E-mail
lunedì 21 febbraio 2011

di Giovanni Sala Jr

Oggi è il 18 febbraio 2011, giorno di M’illumino di meno, giornata del risparmio energetico. Come minimo contributo vorrei fare un ragionamento sulla possibilità di andare verso un risparmio di risorse nel nostro lavoro in sede di giustizia amministrativa.

Per prima cosa va detto che c’è già stato un netto miglioramento per effetto dell’uso della PEC nella trasmissione delle copie informatiche ai sensi dell’art. 136 c.p.a.: è durata solo cinque mesi, per fortuna, la vicenda dei supporti digitali (dei CD Rom), che aveva tanti difetti, non ultimo proprio il fatto di essere uno grosso spreco di questi supporti di alluminio e plastica (basti pensare che venivano a volte usati per depositare magari un solo atto, che ne occupava a farla grande un millesimo dello spazio di memoria disponibile).

Oggi c’è dunque la PEC, che è uno strumento più agevole e quindi apprezzato sia dagli avvocati, sia dai magistrati, i quali anzi ne auspicano – come richiamato dal Presidente Borea in occasione delle udienze di queste settimane – un utilizzo regolare e tempestivo, perché in questo modo gli atti delle singole cause li raggiungono con anticipo presso i rispettivi luoghi di residenza.

Il lato dolente rimane quello che riguarda le produzioni cartacee.

Oggi vengono richiesti (per limitarci al TAR) un originale e quattro copie degli atti (oltre alle copie per lo scambio con le parti costituite se si tratta di atti di costituzioni o memorie) e l’originale e tre copie dei documenti. Ne deriva una massa cartacea molto spesso poderosa. È necessaria? Forse no.

1) Per prima cosa a me non pare che la legge lo dica. L’art. 5 comma 2 delle norme di attuazione del Codice dice che “gli atti” devono essere depositati in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle altre parti costituite. Dovrebbe essere chiaro che si sta parlando dei soli atti difensivi, e questo sia perché al primo comma si distingue tra atti e documenti, sia perché in caso contrario bisognerebbe arrivare a dire che in base al secondo comma si dovrebbero fare copie dei documenti anche per le parti costituite, cosa che ovviamente è assurda, dato che da quando mondo è mondo per avere copia dei documenti di controparte si deve accedere al fascicolo.       

Quindi secondo la legge la produzione dovrebbe essere: 1 originale + 3 copie (+ gli scambi) per gli atti; e 1 originale dei documenti. Stop.

2) Capisco che possa sembrare strano, o magari inadeguato (per esempio forse il solo originale dei documenti non basta, ci vuole almeno una copia in più, “ad uso ufficio”, come avviene nel civile); ma questo è quello che dice una recentissima norma di riforma. Io penso che la si possa precisare, modificare, nell’ambito della revisione che è attualmente in corso. Di seguito quindi “depositerò” una proposta nella buca delle lettere dell’Associazione.

3) Ma se la norma non cambia a mio parere non è giusto fare “esplodere” nella prassi il numero delle copie da depositare.           

Invece penso che la prassi potrebbe introdurre con un po’ di buona volontà qualche elemento di semplificazione, nel senso di un alleggerimento della produzione (e del conseguente carico “ambientale”).   

Per esempio accade non di rado tra colleghi che ci si anticipi autonomamente e volontariamente in posta elettronica copia della memoria che sta per essere depositata. Significa che la copia cartacea spesso rimane inutilizzata nel fascicoletto presso la Camera degli avvocati. In un’ipotesi di questo genere all’atto del deposito la copia potrebbe essere sostituita da una certificazione del già avvenuto scambio in posta elettronica. Ovviamente quest’ultimo dovrebbe avvenire con forme simili alla produzione delle copie informatiche ex art. 136 del Codice, cioè tramite PEC e con una certificazione (tra avvocati) che quello che si spedisce è conforme all’originale depositato.       

Sia chiaro, quanto appena scritto non è “conforme” alla legge, che dice che le copie di scambio vanno depositate, ma quella norma ha una funzione, che si potrebbe garantire altrimenti. Ovviamente sarebbe una scelta alternativa su base volontaria. Se uno deve depositare una memoria di tre facciate forse non vale la pena; ma se uno deposita una memoria di 50 o più facciate  e le controparti sono plurime potrebbe essere uno strumento utile. Dicevo che dovrebbe essere una scelta su base volontaria; e magari potrebbe diventare un protocollo operativo valido in via generale tra i soci dell’Associazione.

Arrivo quindi alle proposte, con un’ulteriore premessa. È proprio necessario che gli atti siano depositati in numero pari ai componenti del collegio? O forse è solo un retaggio? Ovviamente non sta a noi avvocati dirlo, è giusto che siano i magistrati a dare eventualmente atto che forse non è necessario. Ma il dubbio va posto, e basta guardare a quanto accade nel civile. Prendiamo ad esempio un giudizio di primo grado di competenza collegiale: non è che quando la causa viene rimessa al collegio è necessario integrare le sole due copie (originale è uso ufficio) depositate all’atto introduttivo. E lo stesso accade in Corte d’Appello, dove pure sono sempre due le copie complessivamente depositate, nonostante siano in numero maggiore i giudici che decidono.

PROPOSTA N. 1: Propongo che l’Associazione concerti con il TAR Veneto le modalità di produzione, nel rispetto dell’attuale quadro normativo, nei termini seguenti:      

- originale + 3 copie degli atti: esattamente come dice la legge, e sono più che sufficienti se si tiene conto che in totale fa quattro, e quindi sarebbero una ciascuna per l’ufficio e per i componenti del collegio (anche nell’ipotesi, non molto frequente che anche il terzo giudice si legga l’atto);         

- originale + 2 copie dei documenti (che sono sempre due copie in più di quanto dice la legge, e che tiene conto che non è molto frequente che anche il terzo giudice si legga gli allegati). E come detto se si guarda al civile si potrebbe anche fare originale + 1 copia solo.          

PROPOSTA N. 2: De iure condendo.          

L’art. 5 , comma 2, dell’Allegato 2 al D. Lgs. 104/2010 è sostituito dal seguente: “Nei giudizi davanti al TAR oltre all’originale devono essere depositate due copie degli atti, oltre a un numero di copie corrispondente alle parti costituite. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato oltre all’originale devono essere depositate tre copie degli atti, oltre a un numero di copie corrispondente alle parti costituite. La parte che deposita può dare atto di avere già trasmesso copia dell’atto ad una o tutte le parte costituite, con le modalità e le garanzie di cui all’art. 136 comma 2 del Codice. Nei giudizi davanti al TAR e al Consiglio di Stato oltre all’originale devono essere depositate rispettivamente una e due copie dei documenti allegati. Se il fascicolo di parte e i depositi successivi non contengono le copie degli atti di cui al presente comma gli atti depositati sono trattenuti in segreteria e il giudice non ne può tenere conto prima che la parte abbia provveduto all’integrazione del numero di copie richieste”.

 

 
< Prec.   Pros. >
Contenuti Multimediali
Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto tutti i diritti riservati