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Albo degli Avvocati precluso ai Magistrati Onorari PDF Stampa E-mail
martedì 05 aprile 2011

di GIOVANNI ATTILIO DE MARTIN

Con la recentissima decisione delle Sezioni Unite 29 marzo 2011, n. 7099 la Suprema Corte di Cassazione ha nuovamente negato ai Magistrati Onorari il diritto di iscrizione nell’Albo degli Avvocati, ribadendo con decisione il proprio orientamento già risultante dalle precedenti sentenze n. 4905/1997 e n. 8737/2008. La decisione in esame è stata originata da un ricorso avverso il provvedimento di diniego all’iscrizione all’Albo opposto dal Consiglio Nazionale Forense ad un Vice Procuratore Onorario. La tesi prospettata dal ricorrente è che non sarebbe possibile negare l’ingresso nella professione forense ai Giudici Onorari una volta che ai medesimi siano state attribuite le medesime funzioni dei Magistrati Ordinari, pena la violazione dell’Articolo 3 della Costituzione (e del consustanziale principio di uguaglianza). Le Sezioni Unite hanno totalmente rigettato il ricorso e reputate prive di fondamento le argomentazioni e deduzioni svolte dal ricorrente; ciò sul fondamento dei seguenti principi. I Magistrati Onorari, nominati in base alla Legge sull’Ordinamento giudiziario a’ sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 106, comma II^, della Costituzione non sono equiparabili ai Magistrati appartenenti all’Ordine Giudiziario, ai fini dell’applicazione degli Articoli 26, comma I^, lett. b) e 30, comma I^, lett. a) del Regio Decreto luogotenenziale n. 1578/1933 (Legge professionale forense). Le citate prescrizioni normative prevedono, infatti, che abbiano diritto di essere iscritti nell’Albo professionale forense “coloro che per cinque anni almeno siano stati Magistrati dell’Ordine Giudiziario, militare od Amministrativo oppure Avvocati dell’Avvocatura dello Stato o del cessato ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell’Avvocatura stessa”. Le ragioni e motivazioni della preclusione all’iscrizione all’Albo per i Magistrati Onorari sono evidenti: quest’ultimi, infatti, benché incaricati per legge di svolgere le funzioni di amministrazione della giustizia in posizione di indipendenza, restano e sono comunque estranei all’Ordinamento Giudiziario. La loro carriera e posizione non è, in alcun modo, equiparabile a quella dei Magistrati Ordinari che per cinque anni abbiano svolto le loro funzioni, come richiede la legge professionale forense ai fini dell’iscrizione. I Giudici Onorari son posti funzionalmente a servizio del potere giurisdizionale; tuttavia l’equiparazione si limita allo svolgimento delle competenze di amministrazione della giustizia, senza spingersi fino all’identità di “status” con i Magistrati Ordinari. In ogni caso, a mio personale avviso, la vera ratio della preclusione risiede nel sistema di selezione. Infatti, soltanto i Magistrati Ordinari (e non anche i Magistrati Onorari) vengono reclutati per il tramite di un concorso idoneativo pubblico. La conclusione, ad avviso delle Sezioni Unite è la seguente: esclusivamente la procedura di accesso al Ruolo nella Magistratura Ordinaria può assicurare l’accertamento della professionalità in maniera analoga a quanto previsto per chi partecipata all’esame di abilitazione alla professione forense. Il mero esercizio della funzione onoraria, espletata da Magistrati nominati ma non vincitori di concorso, benché importante e significativo non è sufficiente ai fini del rispetto della Legge professionale forense; donde la preclusione ex lege all’iscrizione all’Albo.       

Si sottolinea che il presente modesto contributo, oltreché riportare fedelmente i principi fondamentali contenuti nella decisione in argomento, riflette, come sempre, le opinioni, meditate ma del tutto personali, di colui che lo ha redatto.

Padova, lì 04.04.2011

Giovanni Attilio De Martin

 

 
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