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I ristretti limiti dell’azione risarcitoria nell’ambito del Giudizio di ottemperanza al giudicato PDF Stampa E-mail
venerdì 15 aprile 2011

di Giovanni Attilio De Martin

 

 Il Consiglio di Stato, Sezione V^ giurisdizionale, con la sentenza 1 aprile 2011, n. 2011 ha tratteggiato i limiti di proponibilità dell’azione risarcitoria nell’ambito del Giudizio di ottemperanza al giudicato. Come a Noi tutti noto, l’Articolo 112, comma IV^, del Codice del processo amministrativo prescrive testualmente quanto segue: “Nel processo di ottemperanza può essere altresì proposta la connessa domanda risarcitoria di cui all’Articolo 30, comma 5, nel termine ivi stabilito”. E la Relazione illustrativa al progetto di codice, a pagina 51, specifica che trattasi della domanda risarcitoria per i danni derivanti dalla omessa esecuzione del giudicato da parte della P.A. (giudicato che, come altrettanto noto, non concerne solamente le sentenze del Giudice Amministrativo bensì anche tutta la tipologia dei diversi e molteplici provvedimenti giudiziali indicati alle lettere c), d) ed e) del comma I^ dell’Articolo 112 C.p.a.). Un primo punto (ed un primo limite) sottolineato dal Consiglio di Stato nella sentenza in disamina è il seguente: il nuovo Codice ha inteso cristallizzare un orientamento giurisprudenziale, formatosi nel vigore della previgente normativa, il quale ammetteva la proposizione della domanda risarcitoria in sede di ottemperanza per il ristoro dei danni e pregiudizi insorti in occasione dell’esecuzione del giudicato. Il secondo limite: il secondo periodo dell’Articolo 112, comma IV^, del Codice del processo prevede testualmente quanto segue: “…. In tal caso il Giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario”. Trattasi, invero, di una delle più significative innovazioni previste dal Codice con specifico riferimento al carattere cognitorio del Giudizio di ottemperanza; la prevalente giurisprudenza precedente, infatti, era più che ferma nel ritenere inammissibile la proposizione di una siffatta domanda risarcitoria. Il C.p.a. ha, per contro, recepito l’indirizzo minoritario della giurisprudenza amministrativa antecedente il quale ammetteva l’interposizione, in sede di ottemperanza, della domanda risarcitoria dei danni derivanti e discendenti dall’originario illegittimo esercizio del potere amministrativo, a condizione, inter alios, che la precitata azione venisse introdotta davanti al Giudice Amministrativo di I° grado (T.A.R.) onde evitare la violazione del principio del doppio grado di giudizio. Quindi, ad avviso del Consiglio di Stato una siffatta domanda autonoma di risarcimento danni (che si differenzia da quella afferente ai pregiudizi discendenti dalla omessa e/o ritardata esecuzione del giudicato), qualora proposta direttamente avanti al Giudice d’appello, deve essere dichiarata inammissibile. L’individuazione dell’ambito applicativo della normativa de qua è, infatti, sostenuto dall’esegesi letterale, da quella storica e dalla sistematica del Codice che impone, per l’appunto, di seguire le “forme”, i “modi” ed i “termini” del Giudizio ordinario; in tal modo il cumulo fra domanda di esecuzione e domanda risarcitoria passa necessariamente per il principio generale del doppio grado di giudizio. Ad avviso del Supremo Giudice Amministrativo la tesi contraria non potrebbe trovare ingresso poiché: a) in un contesto normativo molto attento alla definizione delle regole sulla competenza, una deroga al riparto giurisdizionale T.A.R. – Consiglio di Stato avrebbe dovuto esprimersi in modo chiaro, esplicito e sostanzialmente non equivoco; b) l’azione risarcitoria autonoma, interposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, sia per quanto concerne i pregiudizi direttamente discendenti dal cattivo esercizio del potere pubblico, vuoi per i danni derivanti della mancata esecuzione del giudicato, appartiene sempre alla cognizione del T.A.R., nella logica del doppio grado del giudizio amministrativo; c) allorquando il Codice del processo amministrativo ha inteso di consentire, in materia di ottemperanza al giudicato, in deroga agli ordinari criteri di distribuzione della competenza in senso verticale, che sia portata all’attenzione diretta del Consiglio di Stato (Giudice d’appello) la domanda risarcitoria (esclusivamente quella collegata alla omessa esecuzione del giudicato, ex Art. 112, comma III^), lo ha fatto senza richiamare i limiti, le forme ed i modi dell’ordinario processo di cognizione.    

Si sottolinea che il presente modesto contributo, oltreché riportare fedelmente i principi fondamentali contenuti nella decisione in argomento, riflette, come sempre, le opinioni, meditate ma del tutto personali, di colui che lo ha redatto.

Padova, lì 06.04.2011

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