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E’ possibile impugnare più sentenze con un unico ricorso in appello? PDF Stampa E-mail
martedì 08 novembre 2011

di Giovanni Attilio De Martin

Il quesito, racchiuso nel titolo del presente intervento, ha talune implicazioni pratiche di non poco momento. Ovviamente s’intende se sia possibile appellare con un unico atto di gravame più sentenze fra loro connesse, sotto taluni profili, e ciò, ad esempio, al fine di risparmiare un qualche (per ipotesi, gravoso) importo a titolo di contributo unificato. La risposta che ci viene dal Consiglio di Stato (decisione della Sezione V^ giurisdizionale 18 ottobre 2011, n. 5554, Estensore Caringella) è negativa e ciò in ragione di consolidato orientamento ermeneutico costantemente seguito dal Supremo Consesso Amministrativo a tenore del quale devesi ritenere inammissibile l’appello cumulativamente diretto nei confronti di distinte sentenze. Da detto tradizionale orientamento la decisione in rassegna ritiene di non doversi distaccare anche alla luce dello jus supervieniens rappresentato dal C.p.a. Infatti, a mente della normativa processuale l’appello cumulativo non è previsto da alcuna norma di settore la quale contempla unicamente il gravame unitario di sentenza non definitiva e definitiva pronunciata all’interno del medesimo Giudizio (secondo i principi generali del diritto processuale civile, di cui agli Articoli 340 e 361 C.p.c.). Inoltre, il medesimo Codice di procedura civile, al quale fa espresso rinvio l’Articolo 39 C.p.a., prevede la trattazione di più cause in un solo Giudizio per iniziativa dell’attore (Articoli 103, 104, 31, 32 e 33 C.p.c.) oppure per riunione disposta dal Giudice (Articoli 274, 31, 32, 33 e 40 C.p.c.), solo in primo grado e nei casi di connessione predeterminati dalla legge; nel mentre non sussiste norma alcuna dedicata alla riunione dei Giudizi di gravame interposti avverso sentenze fra loro distinte. In particolare, per quanto concerne il processo amministrativo, l’Articolo 70 C.p.a., applicabile al Giudizio d’appello giusto rinvio contenuto nell’Articolo 38 C.p.a., conferisce al Giudice Amministrativo il potere discrezionale di disporre la riunione di ricorsi connessi; la conseguenza è che, trattandosi di controversie connesse, sotto il profilo soggettivo od oggettivo, è al Giudice amministrativo di secondo grado che compete il potere di riunire gli appelli interposti avverso più sentenze in funzione dell’economicità e della speditezza dei Giudizi, nonché al fine di prevenire la possibilità che siano pronunciate sentenze d’appello fra loro difformi (con conseguente contrasto di giudicati). Ad avviso del Consiglio di Stato l’appello cumulativo avverso più sentenze, per iniziativa dell’appellante, sottrae al Giudice il governo dei Giudizi ponendo le premesse per la creazione di situazioni processuali confuse o inestricabili, in aperta violazione dell’Articolo 101 C.p.a.; nel mentre la riunione di più appelli disposta dal Giudice del gravame costituisce riunione a posteriori, adottata insieme alla decisione definitiva oppure in vista di una uniforme decisione definitiva delle cause allorquando le parti già hanno definito le loro rispettive posizioni nel processo. Se processualmente la soluzione in disamina è correttissima sotto il profilo pratico si potrebbe pensare ad una norma integrativa del C.p.a. che ammetta appelli cumulativi avverso sentenze dei T.A.R. che hanno pronunciato su ricorsi aventi un’evidente connessione, soggettiva ed oggettiva: in tal caso anche un risparmio di spesa (e, in specie del contributo unificato) non sarebbe poca cosa in un corretto bilanciamento fra il potere dispositivo della parte processuale appellante ed il potere organizzatorio e decisorio del Giudice Amministrativo d’appello.     

Si sottolinea che il presente modesto contributo, oltreché riportare fedelmente i principi fondamentali contenuti nella decisione in argomento, riflette, come sempre, le opinioni, meditate ma del tutto personali, di colui che lo ha redatto.

Padova, lì 06.11.2011                                                Giovanni Attilio De Martin

 
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