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Efficacia inter o extra processum delle decisioni sulla giurisdizione italiana PDF Stampa E-mail
mercoledì 02 maggio 2012

di GIOVANNI ATTILIO DE MARTIN

 La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 13 aprile 2012, n. 5872 affronta una problematica assai interessante, ed assai sporadicamente indagata sia in dottrina che in giurisprudenza, vale a dire l’efficacia delle decisioni del Giudice Amministrativo che affermano la sussistenza della giurisdizione italiana in luogo di quella straniera. A mio personale ricordo, ovviamente potrei sbagliarmi, nessun testo universitario ne parla. Ora, nella pronuncia in esame, la Suprema Corte, secondo un principio consolidato, ribadisce come le sentenze dei Giudici Amministrativi, così come quelle dei Giudici Ordinari di merito, siano certamente suscettibili di acquisire autorità di giudicato esterno (od extra processum) altresì sotto il profilo della giurisdizione, spiegando i propri effetti, pertanto, anche al di fuori del giudizio in cui sono state rese, ciò, tuttavia, esclusivamente nell’ipotesi in cui alla statuizione sulla giurisdizione consegua una decisione di merito. Diversa si appalesa, al contrario, la fattispecie in cui il giudicato attenga alla problematica relativa al riparto della competenza giurisdizionale tra Giudici italiani e Giudici stranieri, in quanto afferente ad una pronuncia che non inerisce al merito e che, pertanto, può rivestire meramente efficacia di giudicato interno (vale a dire inter processum), con effetto preclusivo esclusivamente nel processo in cui è stata decisa la questione, non estendendosi, per contro, ad altri processi tra le medesime parti ed aventi lo stesso oggetto. Ed, infatti, a seguito dell’introduzione nell’Ordinamento Giuridico dell’istituto della translatio iudiciii, con la Legge 69/2009, Art. 59, si è osservato come tale meccanismo operi all’interno del processo il quale può così proseguire avanti al nuovo Giudice, configurando una sorta di “trasmigrabilità della domanda” da un Giudice all’altro. Non va sottaciuto, tuttavia, come il sistema, così delineato, trovi applicazione soltanto all’interno del sistema giurisdizionale nazionale, ovverosia tra i diversi Giudici (Speciale o Ordinario), tra cui esso risulta ripartito. Un tanto esposto e alla luce di quanto argomentato supra, emerge come esulino, quindi, da questa impostazione le questioni relative alla giurisdizione, qualora venutesi a creare tra Giudici nazionali (ivi compreso quello Amministrativo) e Giudici stranieri.    

Il presente modesto contributo riporta fedelmente, sia pure in estrema sintesi, i principi di diritto evincibili dalla decisione della Suprema Corte in commento la quale tratta del davvero complesso argomento.

Padova, lì 25.04.2012                                                                                   Giovanni Attilio De Martin

 
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