Associazione Avvocati Amministrativisti Veneto Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti
Cerca >> 
 Ultimo aggiornamento del sito: mercoledì 17 maggio 2017
Home arrow Giustizia Amministrativa arrow Contributi arrow Lo stato attuale della Giustizia Amministrativa: quando i dati sono impietosi.
Home
Associazione
Elenco associati
Seminari
Contattaci
Documenti
Links
Conferenze ed eventi
modulo iscrizione
Amministratore
Lo stato attuale della Giustizia Amministrativa: quando i dati sono impietosi. PDF Stampa E-mail
lunedì 18 febbraio 2013
di Giovanni Attilio De Martin.

Il giorno 3 gennaio 2008 (qualche anno fa) scrivevo un intervento per gli Amici del Sito intitolato “La Giustizia Amministrativa al crepuscolo”? Quel breve scritto mi è sempre rimasto particolarmente impresso nella memoria non tanto perché è stato il mio primo scritto pubblicato sul Sito quanto perchè in esso esprimevo già le prime avvisaglie di quello che sarebbe poi accaduto ossia una vera e propria morìa di ricorsi, una caduta verticale del contenzioso giurisdizionale amministrativo, il vero “crepuscolo” della Giustizia Amministrativa continuo ed inarrestabile nonostante la sopravvenienza del Codice del processo (anno 2010) ed il trionfo degli strumenti informatici e della tecnica processuale in genere (PEC e quant’altro). Ovviamente, può dirsi che si stava meglio quando si stava peggio, ma ciò sarebbe una ben magra consolazione. Ho letto in questi giorni sul Sito, con molta attenzione, sia gli interventi dell’Amico Prof. Avv. Francesco Volpe e dell’Avv. Luisetta Peronato i quali (entrambi) formulano una loro proposta per rivitalizzare o rianimare (a seconda dei rispettivi punti di vista) una “malata” Giustizia Amministrativa. I rilevi e le proposte di Francesco Volpe e dell’Avv. Peronato sono entrambi corretti: Francesco ritiene che la proposizione del ricorso dovrebbe comportare ex se, quantomeno in via di regola generale, la sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato e ciò analogamente a quanto accade nella Repubblica Federale di Germania laddove l’Articolo 80 della Legge processuale prevede siffatto effetto normalmente (a meno che la P.A. intimata, previa propria motivata istanza, non convinca il Giudice amministrativo del contrario). In detta proposta rinvengo il file rouge di quanto già Francesco Volpe scriveva nel 2006 su LexItalia (ne “Un contributo per una giustizia che spesso non c’è” in Lexitalia 7 – 8/2006) ossia che quella amministrativa è una giustizia che si basa, in parte preponderante, su decisioni le quali rinvengono la loro sede sostanziale nella fase cautelare in tal modo risentendo anche della valutazione del periculum in mora e della comparazione fra gli opposti e confliggenti interessi del privato ricorrente e quelli della P.A. resistente ovvero che conseguono ad un’istruttoria sommaria (e ciò talora anche quando le impugnative vengano risolte per il tramite di quello splendido ma delicatissimo strumento che è la sentenza semplificata o succintamente motivata). Pertanto, la modifica legislativa del C.p.a., nel preciso significato di cui all’Articolo 80 della Legge processuale amministrativa tedesca, avrebbe senz’altro il merito di rivitalizzare la Giustizia Amministrativa ovvero, quantomeno, di spostare il pendolo del Giudizio nella fase di merito. In tal modo, non vi è dubbio, che la Giustizia Amministrativa diventerebbe più efficace, efficiente e satisfattiva per gli interessi dei ricorrenti. Ma una tale introduzione, sotto il profilo legislativo, pur rappresentando un fondamentale passo in avanti (che condivido in pieno) non sarebbe, a mio modesto modo di vedere, ancora sufficiente per rivitalizzare o rianimare la Giustizia Amministrativa e, in particolare, la Giustizia Amministrativa del 2013. Purtroppo (o per fortuna) il sottoscritto è un amante dei dati statistici in quanto si tratta di dati oggettivi ed eloquenti i quali, al di là dell’aridità del numero pitagorico, esprimono una loro logica e ci fanno intravvedere uno squarcio sulla Società che domanda giustizia. Per quanto concerne il T.A.R. Veneto tali dati sono i seguenti: anno 2004 – 3630 ricorsi proposti; anno 2005 – 2929 ricorsi proposti; anno 2006 – 2765 ricorsi proposti; anno 2007 – 2607 ricorsi proposti; anno 2008 – 2707 ricorsi proposti; anno 2009 – 2634 ricorsi proposti; anno 2010 – 2365 ricorsi proposti; anno 2011 – 2258 ricorsi proposti; anno 2012 – 1934 ricorsi proposti. Ossia dall’anno 2004 si sono “persi” (in entrata) ben 1696 ricorsi su 3630 (quasi la metà…). Un dato davvero imponente ed impressionante!! Si tratta, peraltro, del peggior dato di sempre per il T.A.R. Veneto il quale aveva visto “in entrata” meno di 2000 ricorsi solamente nell’anno 1979 (per la precisione 1999 ricorsi proposti). Ciò detto, come correttamente sostenuto dalla Collega Avv. Luisetta Peronato, tutta la più recente legislazione finanziaria, piuttosto che agire sull’output della Giustizia Amministrativa ha pensato bene di operare sull’inpute ciò essenzialmente mediante un progressivo (di anno in anno) notevole innalzamento dell’importo del contributo unificato per spese di giustizia in tutto il settore del Giudizio Amministrativo (non solamente nella materia degli appalti laddove l’importo del contributo unificato si configura davvero spropositato, bensì anche nell’ambito dei Giudizi Amministrativi ordinari nell’ambito dei quali il contributo pari ad EURO 650,00 è, del pari, eccessivamente elevato e, via via, così fino ai Giudizi sul silenzio – inadempimento della P.A. ed ai Giudizi di ottemperanza, per la proposizione dei quali il contributo unificato pari ad EURO 300,00 si configura illogico a fronte di evidenti omissioni, procedimentali o violazioni del giudicato da parte della P.A. Per non parlare, poi, della proposizione del gravame avanti al Consiglio di Stato, laddove il contributo unificato viene aumentato del 50% dell’importo giungendo, talora, a valori notevolissimi; ed, infine, per tacere delle “sanzioni” di cui all’Articolo 26 C.p.a.). Conseguentemente, come già scritto in questo sito, quello che originariamente era stato congegnato come un sistema di tutela del cittadino nei confronti dei possibili soprusi della Pubblica Amministrazione tende a diventare un sistema fondato sul “censo” di colui che interpone l’impugnativa ossia la Giustizia Amministrativa sta tornando ad essere un sistema giudiziale fondato sul reddito delle persone che vi possono accedere. Ciò, all’evidenza, è del tutto incostituzionale. Sempre più spesso, nell’esperienza professionale di ogni giorno, possiamo constatare come possibili Assistiti desistano dall’interporre impugnativa giurisdizionale motivando tale desistenza con l’affermazione che l’importo del contributo unificato risulta eccessivamente elevato e ciò indipendentemente dalle chances di vittoria in sede processuale. Ciò avviene, soprattutto, per quei soggetti che provengono da classi sociali o da ceti più deboli o meno abbienti ma, per ciò stesso, non certamente meno degne di tutela e considerazione, anche alla luce del dettato di cui agli Articoli 24 e 113 della Costituzione. Né l’innalzamento del contributo unificato può rinvenire la propria plausibile, logica e fondata motivazione, sotto il profilo della politica legislativa, nel cc.dd. arretrato della giustizia amministrativa il quale, secondo talune Autorevoli Fonti, si assesterebbe complessivamente in 500.000-600.000 ricorsi di primo grado tuttora pendenti. Un numero certamente rilevante ma formato, a meditato parere di chi scrive (parere formatomi già da molti anni), da gran parte di ricorsi non sorretti da un effettivo interesse attuale alla decisione e, conseguentemente, da impugnative da dichiararsi improcedibili, perente o per le quali sia cessata (magari da lungo tempo) la materia del contendere. Un arretrato, quindi, “virtuale” più che reale. Nel mio precedente intervento del 3 gennaio 2008 “La Giustizia Amministrativa al crepuscolo”?, sottolineavo, come sempre meno ricorsi “in entrata” e gran parte di arretrato “virtuale” potrebbero condurre ad un effettivo e sostanziale svuotamento del sistema della Giustizia Amministrativa (circostanza che, purtroppo, con amarezza e dolore, si deve constatare essere così), il quale dopo quasi 120 anni di onorato servizio si troverebbe ad incamminarsi verso un irrimediabile crepuscolo (che nessuno di Noi vuole) con all’orizzonte il principio dell’unificazione delle giurisdizioni. Per parte mia allora ritenevo ed ancor oggi ritengo, con maggiore maturità e consapevolezza, per contro che l’accesso al sistema della Giustizia Amministrativa dovrebbe essere non ostacolato bensì agevolato in quanto esso è consono rispetto ai principi di uno Stato Sociale di diritto nonché rispetto al contenuto delle molteplici Convenzioni Internazionali ratificate dallo Stato che gli atti e provvedimenti della Pubblica Amministrazione debbano poter essere sempre sindacati da un Giudice, terzo ed imparziale. Ciò costituisce, peraltro, principio irrinunciabile consacrato in quella Costituzione della Repubblica della quale troppo spesso il Legislatore, per primo, omette di ricordare i principi fondamentali, quali quelli che si leggono negli Articoli 24 e 113, e ciò indipendentemente dalle capacità reddituali dell’interessato. Concludevo allora e concludo oggi in questo modo: a tutti Noi, quindi, il preciso compito, ciascuno nel proprio Ruolo, di mantenere e far progredire un sistema che costituisce, oltrechè ragione di quotidiana occupazione professionale, altresì sintesi affettiva di continuo e costante studio ed applicazione. Pertanto, ben vengano le proposte, come quelle dell’Avv. Prof. Francesco Volpe e dell’Avv. Luisetta Peronato, preordinate alla rivitalizzazione di un sistema, allo stato, in evidente crisi, nonchè l’iniziativa dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti di rimettere alla cognizione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la legittimità, o meno, della legislazione in materia di contributo unificato per spese di giustizia afferente la Giustizia Amministrativa.     

Il presente modesto contributo riflette, come sempre, le opinioni meditate ma del tutto personali di colui che lo ha redatto.

Padova, lì 18.02.2013
 
< Prec.   Pros. >
Contenuti Multimediali
Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto tutti i diritti riservati