Non è una sentenza del T.A.R. Veneto, ma del Consiglio di Stato. Eppure si ritiene utile segnalarla ugualmente per i riflessi pratici che ne possono derivare. Orbene, la Quinta sezione ha affermato che i termini di venti giorni dall'udienza per la produzione documentale (e, per la verità anche i termini di dieci giorni, per la produzione delle memorie) non sono perentori, perché così non qualificati dalla legge. Afferma altresì che l'Amministrazione, in primo grado, può produrre documenti sino all'udienza, perché la sua difesa costituisce un <<obbligo>>, perché gli stessi potrebbero essere acquisiti d'ufficio dal Giudice, perché in ogni caso l'Amministrazione sarebbe in grado di produrre ugualmente i medesimi documenti nella successiva fase dell'appello e perché tali documenti potrebbero essere depositati dall'Amministrazione anche in caso di mancata costituzione in giudizio. In caso di tardiva produzione documentale, il Giudice ha l'obbligo, se sollecitato dalle altre parti, di concedere termine per l'esame dei documenti e per la presentazione di motivi aggiunti. La sentenza, che in linea di principio non manca di ragionevolezza, tuttavia solleva alcuni dubbi e cioè: 1) alle parti private è consentito di <<sforare>> i medesimi termini, anche alla luce del principio di parità delle armi processuali (art. 111 Cost.)? 2) la derogabilità del termine vale anche per il giudizio di appello? Si deve segnalare, infine, un importante obiter dictum, in materia di giurisdizione esclusiva, giusta il quale, in appello, non sembrerebbe possibile presentare o chiedere nuove prove, salve quelle documentali. Così si introduce un regime intermedio tra quello proprio del giudizio amministrativo di legittimità e quello, rigidamente preclusivo, del giudizio civile d'appello. |