DINIEGO DI SANATORIA EDILIZIA IMPLICITO?
venerdì 13 luglio 2007
La sentenza che segue sembra avere reintrodotto la figura dell'atto amministrativo implicito (nel successivo provvedimento incompatibile con una diversa determinazione dell'Amministrazione).

La sentenza stessa non richiama l'art. 21 octies, ma  i rilievi sull'ineluttabilità del diniego di sanatoria edilizia, non manifestato, sembrano evocarlo.

Dunque la riforma del 2005 ha inciso, in via derogatoria, anche sull'art. 2 della legge sul procedimento?
T.A.R. Veneto, 2429/2007:

<<...quanto al mancato, espresso pronunciamento sul’istanza di sanatoria, va osservato che la manifesta inaccoglibilità dell’istanza stessa – le ricorrenti, infatti, hanno accompagnato la domanda di sanatoria con un’ulteriore domanda di variante al piano di recupero che consentisse di legittimare la presenza dei manufatti abusivi, con ciò ammettendo esplicitamente la carenza della c.d. doppia conformità urbanistica a cui l’art. 36, I comma del DPR n. 380/01 subordina il rilascio della sanatoria – esonerava l’Amministrazione, nel caso specifico, dall’adottare un motivato provvedimento di diniego: il Comune, invero, non ha un obbligo tassativo ed inderogabile di determinarsi sulla domanda di sanatoria ogni qual volta questa abbia, per la sua evidente infondatezza, carattere meramente dilatorio, costituendo in tal caso l’ingiunzione a demolire provvedimento implicito, per fatti concludenti, del diniego di sanatoria...>>
Ultimo aggiornamento ( giovedì 26 luglio 2007 )