D.I.A. E POTERI INIBITORI
lunedì 10 settembre 2007
Viene ribadito l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, decorsi trenta giorni dalla presentazione della D.I.A. edilizia, il Comune risulta privo di poteri inibitori (conservando tuttavia i poteri di "secondo grado").

T.A.R. VENETO, sez. II, 2994/2007:

"il ricorso risulta fondato in via assorbente con riguardo al primo motivo, con il quale viene denunciata la violazione del disposto di cui all’art. 23, comma 1 del D.P.R n. 380/2001, in quanto i poteri inibitori della pubblica amministrazione sono stati esercitati oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA da parte dell’interessata;
ribadito al riguardo l’orientamento già manifestato in proposito dalla Sezione, secondo il quale scaduto tale termine la pubblica amministrazione perde la possibilità di esercitare i poteri inibitori, pur mantenendo quella relativa all’esercizio dei poteri sanzionatori provvedendo, ricorrendone i presupposti, all’annullamento in autotuela del titolo edilizio così formatosi"