PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO - REGIME TRANSITORIO
martedì 22 marzo 2016

 di FRANCESCO VOLPE

 

Nella G.U. del 21 marzo è stato pubblicato il "regolamento" contenente le norme tecniche sul processo amministrativo telematico (DPCM 40/2016).

 

Ad una prima lettura, l'impianto generale non è troppo diverso da quello tratteggiato nelle bozze che sono circolate informalmente negli ultimi mesi.

 

Un cambiamento, tuttavia, è significativo: il regime transitorio.

 

Le  bozze prevedevano, infatti, che il pat si applicasse ai processi instaurati dopo la data del  1 luglio 2016. In pratica, i giudizi depositati prima di quella data proseguivano "in cartaceo", sia pure limitatamente al grado di giudizio in cui essi si trovavano.

 

Diversamente, l'art. 21 del regolamento stabilisce:

"Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016, data di introduzione del processo amministrativo telematico".

 

Ora, le eccezioni, in realtà, non sono tali: esse si riferiscono alla fase di sperimentazione e, pertanto, riguardano, se mai, eventuali "anticipazioni" rispetto alla data del 1 luglio 2016.

 Nel silenzio della norma, pertanto, sembra di doversi intendere che, applicando il principio "tempus regit actum", il pat si debba applicare anche ai giudizi già pendenti alla data del 1 luglio, limitatamente agli atti processuali a quella successivi.

 

Ultimo aggiornamento ( martedì 22 marzo 2016 )