N. 03107/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 04465/2010 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 4465 del 2010, proposto dalla:
sig.ra Adriana Cesaro, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Reggio D'Aci ed elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore, in Roma, via degli Scipioni, n. 288;

contro

Comune di Cadoneghe, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Fulvio Lorigiola e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso il secondo di detti difensori in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

nei confronti di

Sig.re Olinda Cesaro e Genoveffa Cesaro, rappresentate e difese dagli avv. Umberto Costa e Salvatore Di Mattia, con domicilio eletto presso il secondo di detti difensori, in Roma, via Confalonieri n. 5;

per la riforma

della ordinanza sospensiva del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 00206/2010, della ordinanza sospensiva del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 00140/2010, resa tra le parti, concernente PERMESSO DI COSTRUIRE PER RISTRUTTURAZIONE.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cadoneghe e delle sig.re Olinda Cesaro e Genoveffa Cesaro;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Reggio D'Aci e Di Mattia, in proprio e su delega di Manzi;


Ritenuto che l’appello cautelare in epigrafe possa essere accolto limitatamente alla parte in cui è chiesta l’inibizione, fino alla decisione nel merito del ricorso di primo grado, degli ulteriori lavori di esecuzione del permesso di costruire impugnato;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, accoglie l’appello cautelare in epigrafe, nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, in riforma delle ordinanze cautelari impugnate sospende gli effetti ulteriori del permesso di costruire impugnato, con conseguente impedimento della prosecuzione dei lavori eventualmente già avviati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:

Luigi Maruotti, Presidente

Anna Leoni, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Guido Romano, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2010

IL SEGRETARIO








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Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 4465/2010) è stata trasmessa al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma ....................

IL DIRIGENTE